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Obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - ripetizione di indebito - oggettivo – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17705 del 07/09/2016

Pagamento a persona defunta sull'erroneo presupposto della sua persistenza in vita - Ripetizione dell'indebito - Soggetto obbligato - Individuazione - Fattispecie.

Il pagamento dell'indebito a persona defunta, ma ritenuta vivente dal "solvens", fa sorgere l'obbligo di restituzione, ex art. 2033 c.c., in capo a colui che di fatto si avvalga di quel pagamento, essendo solo quest'ultimo il soggetto che, con la materiale apprensione del pagamento, acquista la qualità di "accipiens" e, con essa, l'obbligo di restituire quanto acquisito. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che - in relazione alla domanda di ripetizione proposta da un istituto di credito, il quale per anni aveva erogato, per conto dell'INPS, la pensione ad un soggetto defunto mediante accredito su un conto corrente cointestato a quest'ultimo e ad un terzo - aveva ritenuto l'obbligo restitutorio trasferito dal beneficiario defunto ai suoi eredi, anziché sorto direttamente ed esclusivamente in capo al terzo cointestatario che aveva prelevato le somme indebitamente erogate).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17705 del 07/09/2016