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Obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - ripetizione di indebito - oggettivo – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7749 del 19/04/2016

Nullità contrattuale - Ripetizione del corrispettivo versato in esecuzione del contratto - Prescrizione - Decorrenza - Dall'avvenuto pagamento - Accertamento giudiziale della nullità - Irrilevanza.

In caso di nullità di un contratto per impossibilità giuridica originaria del suo oggetto, l'azione di ripetizione dell'indebito, esperibile in relazione all'avvenuto versamento del corrispettivo, deve essere esercitata entro dieci anni dalla data del pagamento, non ostando al decorso della prescrizione l'assenza di un giudicato in ordine alla nullità contrattuale.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7749 del 19/04/2016