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Obbligazioni in genere - debito di valore o di valuta – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19084 del 25/09/2015

Debito di somma determinata in valuta estera, convertibile in moneta italiana - Natura - Debito di valuta - Costituzione in mora del debitore - Trasformazione in debito di valore - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di aiuti comunitari all'agricoltura. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19084 del 25/09/2015

L'obbligazione pecuniaria avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro in valuta estera convertibile in moneta italiana sulla base di un semplice calcolo aritmetico con riferimento al tasso ufficiale di sconto (nella specie, aiuto comunitario ai produttori di olio, da corrispondere in ecu, il cui valore di conversione in lire era fissato dall'art. 1 del reg. CEE n. 1502 del 1985), integra un debito di valuta, insuscettibile di trasformarsi in debito di valore a seguito di costituzione in mora del debitore, sia per la facoltà che quest'ultimo ha, ex art. 1278 c.c., di convertire la moneta estera in quella avente corso legale anche solamente all'atto del pagamento, sia in virtù del principio della "perpetuatio obligationis".

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19084 del 25/09/2015