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Sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio – Cass. n. 7498/2022

Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare - in genere - Sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio - Sopravvenuta cessazione dell'appartenenza all'ordine giudiziario del magistrato incolpato - Interesse alla prosecuzione del procedimento disciplinare - Condizioni - Fondamento.

 

In tema di responsabilità disciplinare a carico dei magistrati, l'interesse dell'incolpato a impugnare il provvedimento di sospensione cautelare facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio, nell'ipotesi in cui siano successivamente sopravvenute le dimissioni, va stimato con riferimento alla data di efficacia delle dimissioni medesime, di talché va ritenuto sussistente ove, al momento della pronuncia cautelare, le dimissioni non fossero ancora divenute operative, permanendo in tale ipotesi l'interesse del magistrato alla corretta ricostruzione della carriera ai fini previdenziali e del trattamento di fine servizio.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 7498 del 08/03/2022 (Rv. 664205 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100

 

Corte

Cassazione

7498

2022