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Ritardo nell'espletamento delle indagini preliminari – Cass. n. 37017/2021

Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - in genere - Magistrato del P.M. - Ritardo nell'espletamento delle indagini preliminari - Disciplina anteriore all'introduzione del comma 3 bis nell'art. 404 c.p.p. - Illecito disciplinare ex art. 2, comma 1, lett. q), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Configurabilità - Fondamento.

 

In tema di responsabilità disciplinare del magistrato del pubblico ministero - alla stregua dei principi costituzionali che presiedono all'interpretazione delle disposizioni in materia, della specifica disciplina processuale circa le modalità e i termini della fase delle indagini preliminari e dell'esercizio dell'azione penale, nonché del criterio di tassatività e tipicità che disciplina la responsabilità in parola - sussiste l'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. q, del d.lgs. n. 109 del 2006 (anche con riguardo alla disciplina processuale anteriore all'introduzione del comma 3 bis nell'art. 407 c.p.p. da parte della l. n. 103 del 2017, che ha sancito il dovere di esercitare l'azione penale o di richiedere l'archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini e comunque dalla scadenza dei termini di cui all'art. 415 bis c.p.c.), nel comportamento del pubblico ministero che, scaduti i termini delle indagini preliminari, ritardi in maniera reiterata, grave ed ingiustificata la definizione dei procedimenti assegnatigli, non procedendo all'esercizio dell'azione penale o alla richiesta di archiviazione.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 37017 del 26/11/2021 (Rv. 663246 - 01)

 

Corte

Cassazione

37017

2021