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Condotta riconducibile alle fattispecie di illecito disciplinare – Cass. n. 22302/2021

Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - in genere - Condotta riconducibile ad entrambe le fattispecie previste dagli artt. 2, comma 1, lett. d), e 3, comma 1, lett. i), del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 - Rapporto di specialità - Esclusione - Fondamento - Concorso formale di illeciti - Sussistenza.

 

Le fattispecie di illecito disciplinare previste, rispettivamente, dagli artt. 2, comma 1, lett. d), e 3, comma 1, lett. i), del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 - che sanzionano, l'una, i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati e, l'altra, l'uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, è diretto a condizionare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste - non sono tra loro in rapporto di specialità, poiché la condotta scorretta del magistrato, nei riguardi dei soggetti previsti dal richiamato art. 2, prescinde del tutto dall'uso strumentale della qualità ai fini del condizionamento sull'esercizio di funzioni costituzionali, mentre la spendita (anche implicita) della qualità ai predetti fini non integra di per sé una scorrettezza nei confronti di altri magistrati. Ne consegue che, quando un'unica condotta del magistrato incolpato ricada nella sfera di applicazione di entrambe le norme, ricorre un'ipotesi di concorso formale di illeciti disciplinari, tutti astrattamente sanzionabili.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 22302 del 04/08/2021 (Rv. 662229 - 06)

 

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