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Documenti depositati durante il giudizio di cassazione – Cass. n. 22302/2021

Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare - in genere - Disciplinare magistrati - Documenti depositati durante il giudizio di cassazione - Art. 372 c.p.c. - Applicabilità - Produzione documentale - Limiti - Estensione - Fondamento.

 

In tema di impugnazione delle sentenze emesse dalla Sezione disciplinare del CSM dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, la produzione di documenti nel corso del giudizio di legittimità è disciplinata, in ragione delle modalità operative dell'art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006, dall'art. 372 c.p.c., il quale consente di produrre la documentazione riguardante la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso, nonché quella rappresentativa di vizi propri dell'atto per mancanza dei suoi requisiti essenziali o a supporto di censure relative a "errores in procedendo" idonei a ripercuotersi sulla validità della decisione impugnata, posto che, altrimenti, il divieto di produzione di nuovi documenti concernenti queste ultime (come nei casi di giudizio con doppio grado di merito) si tradurrebbe in un'ingiustificata limitazione del diritto di difesa della parte, costituzionalmente garantito.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 22302 del 04/08/2021 (Rv. 662229 - 02)

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372

 

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