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Ricorso per cassazione avverso sentenze del CSM – Cass. n. 15110/2021

Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare - Ricorso per cassazione avverso sentenze della Sezione disciplinare del CSM - Deposito di "motivi aggiunti" - Art. 585, comma 4, c.p.p. - Applicabilità - Esclusione - Riqualificazione dell'atto come memoria di parte ex art. 378 c.p.c. - Ammissibilità - Condizioni.

In tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, il giudizio di impugnazione delle sentenze emesse dalla Sezione disciplinare del CSM dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, è regolato, ai sensi dell'art.24 del d.lgs. n. 109 del 2006, dalle norme processuali penali nella fase della proposizione del ricorso, e da quelle civili nella fase del giudizio; pertanto, nell'ipotesi in cui prima dell'udienza vengano depositati "motivi aggiunti", non trova applicazione l'art.585, comma 4, c.p.p., che consente, nell'ambito del processo penale, di presentare "motivi nuovi", ma l’atto depositato può essere riqualificato come memoria di parte, ai sensi dell'art.378 c.p.c., e come tale può essere ritenuto ammissibile, in quanto si limiti ad illustrare e chiarire le ragioni già compiutamente svolte con l’atto di costituzione e a confutare le tesi avversarie, nell'ambito delle argomentazioni già prospettate e sviluppate nell'atto introduttivo, e purché il deposito avvenga tempestivamente, non oltre cinque giorni prima dell'udienza.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 15110 del 31/05/2021 (Rv. 661421 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_378