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Operatività delle norme del rito penale nella fase introduttiva del giudizio di legittimità - Cass. n. 24631/2020

Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare – impugnazioni - Art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006 - Operatività delle norme del rito penale nella fase introduttiva del giudizio di legittimità - Conseguenze - Art. 370 c.p.c. - Inapplicabilità.

In tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, al giudizio di impugnazione, secondo il disposto dell'art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006, si applica la disciplina del processo penale con riguardo alla fase introduttiva di proposizione del ricorso, che comprende l'individuazione dei soggetti ammessi a proporlo, le modalità di presentazione dello stesso e gli adempimenti successivi a cura della cancelleria del giudice "a quo", restando, di conseguenza, esclusa la disciplina del processo civile, che pone invece a carico del ricorrente l'onere della notificazione dell'impugnazione alle controparti e del suo deposito e, specularmente, a carico di queste ultime quello della notificazione e del deposito del controricorso; pertanto, non trova applicazione l'art.370 c.p.c., che onera la controparte a proporre il controricorso, essendo il suo diritto di difesa garantito dall'obbligo di comunicazione dell'udienza di discussione e dalla facoltà della stessa di presentare memorie e di partecipare all'udienza.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 24631 del 04/11/2020 (Rv. 659452 - 01)

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