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Ordinamento giudiziario - procedimento disciplinare - Ricusazione dei giudici - Cass. n. 19893/2020

Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare -Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura - Ricusazione di più componenti - Conseguente impossibilità di formare un collegio che rispetti la proporzione tra membri laici e togati - Individuazione del giudice competente sulla ricusazione - S.U. della Corte di cassazione - Fondamento.

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

MAGISTRATURA

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Nel procedimento dinanzi alla Sezione disciplinare del CSM, qualora la ricusazione di più componenti renda impossibile al suo interno formare un collegio che rispetti l'indefettibile proporzione tra membri laici e membri togati, la competenza a decidere sulla relativa istanza spetta alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, atteso che in difetto di una disposizione di legge che disciplini espressamente tale ipotesi o della concreta possibilità di estensione analogica di altra norma, la lacuna va colmata secondo i principi generali che regolano la materia della ricusazione del giudice, tra i quali vi è anche quello per cui la competenza a conoscerne è sempre attribuita o ad un collegio dello stesso ufficio o al giudice superiore. Ne consegue che ove la soluzione interna all'ufficio, disciplinata per il CSM dall'art. 6 della l. n. 195 del 1958, non sia realizzabile per mancanza di un numero sufficiente di giudici rispettoso della proporzione fra laici e togati, non resta che ricorrere all'altra, investendo della decisione il giudice superiore.

Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 19893 del 22/09/2020 (Rv. 658992 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_053

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