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Sospensione cautelare obbligatoria da funzioni e stipendio - Cass. n. 15196/2020

Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare - Sospensione cautelare obbligatoria da funzioni e stipendio - Revoca facoltativa - Ammissibilità - Presupposti - Fattispecie.

Nel procedimento disciplinare riguardante i magistrati, la sospensione cautelare obbligatoria dalle funzioni e dallo stipendio per adozione di misura cautelare personale penale, prevista dall'art. 21 del d.lgs. n.109 del 2006, è soggetta a revoca facoltativa, non già obbligatoria, quando tale misura sia cessata per motivi diversi dalla mancanza dei gravi indizi di colpevolezza, nel qual caso l'esercizio del potere di revoca è identico a quello concernente la sospensione facoltativa, prevista dal successivo art.22, ovvero ha natura discrezionale.(In applicazione del principio, la S.C. ha confermato l'ordinanza della Sezione disciplinare del CSM che aveva rigettato l'istanza di revoca della sospensione cautelare, sul duplice rilievo che il processo penale si era concluso in primo grado con la condanna dell'incolpato per i gravi reati di cui agli artt.81, 317, 319, 378 e 629 c.p., e che tale condanna, mentre per un verso rafforzava le esigenze cautelari, per altro verso comportava, di per sé, grave menomazione del prestigio dell'ordine giudiziario, così legittimando la persistenza della misura).

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 15196 del 16/07/2020 (Rv. 658335 - 02)

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