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Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare – Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 10086 del 28/05/2020 (Rv. 657685 - 03)

Istanza di revoca della sospensione cautelare facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio - Sostituzione, ad opera della Sezione disciplinare, di detta misura cautelare con altra meno gravosa in luogo dell'accoglimento dell'istanza - Ammissibilità - Fondamento.

In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, a fronte dell'istanza con la quale l'incolpato ha chiesto la revoca della misura della sospensione cautelare facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio, applicata ai sensi dell'art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 109 del 2006, legittimamente il C.S.M. può, anche in assenza di espressa richiesta dei titolari dell'azione disciplinare, anziché accogliere l'istanza, sostituire la detta misura con quella meno gravosa del trasferimento provvisorio ad altro ufficio di un distretto limitrofo, prevista dal medesimo art. 22, in quanto tale sostituzione "in melius" non costituisce una nuova iniziativa cautelare nei confronti dell'incolpato ma si risolve nell'accoglimento parziale dell'istanza di revoca dallo stesso avanzata, in relazione alla quale è sufficiente acquisire il parere del P.M.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 10086 del 28/05/2020 (Rv. 657685 - 03)