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Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 7832 del 15/04/2020 (Rv. 657533 - 02)

Violazione di legge nell’esercizio delle funzioni - Responsabilità disciplinare - Condizioni - Idoneità del comportamento a compromettere la credibilità del magistrato e il prestigio dell’ordine giudiziario - Fattispecie.

In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, la grave violazione di legge rileva in relazione all'effetto perturbante sulla considerazione del magistrato e sul prestigio dell'ordine giudiziario conseguente ad una condotta, deontologicamente deviante, posta in essere nell'esercizio della funzione, la quale deve emergere all'esito di una valutazione complessiva dell'attività giurisdizionale al cui interno si è consumata. (Principio affermato in relazione ad una fattispecie di condanna del magistrato in sede disciplinare per la violazione del T.U. sulle spese di giustizia e dell'art.93 c.p.c., avendo l'incolpato, in numerosi procedimenti di protezione internazionale, disposto la revoca dell'ammissione del cittadino straniero vittorioso al patrocinio a spese dello Stato al di fuori delle ipotesi previste dalla legge, nonché distratto le spese processuali in favore del difensore in difetto della necessaria istanza; la S.C., nel cassare la sentenza disciplinare, ha rilevato che non era stato compiuto l'esame della complessiva attività giurisdizionale svolta dall'incolpato, avuto riguardo, per un verso, al problema oggettivo di compatibiltà tra il quadro normativo speciale sul patrocinio a spese dello Stato di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 e quello generale codicistico relativo alla regolazione delle spese processuali e, per altro verso, all'esito dei giudizi interessati dalla violazione, conclusi con l'accertamento negativo, coperto da giudicato, della sussistenza di danni patrimoniali).

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 7832 del 15/04/2020 (Rv. 657533 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_093