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Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare - in genere - Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 26022 del 15/10/2019 (Rv. 655587 - 01)

Impugnazione dell'ordinanza del CSM di inammissibilità dell'istanza di revisione di un procedimento disciplinare - Decisione delle Sezioni Unite della S.C. - Successiva impugnazione della decisione di inammissibilità dell'istanza di revocazione della precedente ordinanza - Assegnazione di quest'ultimo gravame a collegio delle Sezioni Unite composto, in parte, dagli stessi giudici - Ricusazione ex artt. 51, n. 4, e 52 c.p.c. - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

Procedimento civile - giudice - ricusazione e astensione - in genere.

L'incompatibilità che, ai sensi degli artt. 51, n. 4, e 52 c.p.c., giustifica l'accoglimento dell'istanza di ricusazione per avere il giudice conosciuto del merito della causa in un altro grado dello stesso processo, non è ravvisabile ove alcuni componenti del collegio delle Sezioni Unite della S.C., investito del ricorso contro la pronuncia del CSM di inammissibilità della domanda di revocazione dell'ordinanza di inammissibilità della richiesta di revisione di un procedimento disciplinare, abbiano già deciso in precedenza sull'impugnazione avverso quest'ultima ordinanza, poiché si tratta di serie processuali autonome per presupposti, ambito di cognizione ed effetti impugnatori, sicché non viene in rilievo "un altro grado dello stesso processo".

Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 26022 del 15/10/2019 (Rv. 655587 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_051, Cod_Proc_Civ_art_052, Cod_Proc_Civ_art_395