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ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare - impugnazioni

Condanna per l'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. n), del d. lgs. n. 109 del 2006 - Omessa valutazione del requisito della "gravità" dell'inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario - Conseguenze - Vizio ex art. 360, primo comma, numero 5), cod. proc. civ. - Sussistenza. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 7383 del 25/03/2013

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 7383 del 25/03/2013

 

La responsabilità disciplinare del magistrato per l'illecito di cui all'art. 2, comma 1, lett. n), del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 presuppone che l'inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti si presenti "grave" o "reiterata", sicché risulta affetta dal vizio di cui all'art. 360, primo comma, numero 5), cod. proc. civ. la sentenza con cui la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura - esclusa la sussistenza della reiterazione dell'inosservanza - abbia omesso un'espressa e formale valutazione in ordine al requisito della sua "gravità", allorché la stessa non sia neppure indirettamente ricavabile, in modo univoco, dalla mera narrazione dei fatti accertati contenuta nella sentenza.