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Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.5942 del 11/03/2013

Misura cautelare - Trasferimento d'ufficio del magistrato incolpato ad altra sede o sua destinazione ad altre funzioni - Trasferimento ad altra sede con conservazione delle precedenti funzioni - Conservazione anche dell'incarico direttivo o semidirettivo in corso di espletamento - Necessità - Insussistenza.

L'art. 13, comma secondo, del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, nel prevedere la possibilità del trasferimento d'ufficio di un magistrato ad altra sede o la destinazione dello stesso ad altre funzioni, non contempla l'irrogazione di una sanzione, a titolo definitivo, bensì l'applicazione di una misura cautelare, per sua natura provvisoria e destinata ad operare fino alla definizione del giudizio di merito, sicché tale norma non pone alcuna necessaria correlazione tra la misura "de qua" e la sanzione disciplinare di cui l'incolpato risulti astrattamente passibile (salva la condizione che quella irrogabile nel caso di specie risulti diversa sia dall'ammonimento che dalla rimozione), non configurando, pertanto, la prima una sorta di espiazione anticipata della seconda, con conseguente necessità di una loro corrispondenza. Ne deriva che non integra alcun "demansionamento" del magistrato incolpato la decisione adottata - in sede cautelare - dal giudice disciplinare, allorché esso, pur optando per la misura del trasferimento ad altra sede con conservazione delle precedenti funzioni, abbia privato temporaneamente l'incolpato, presso il nuovo ufficio, dell'esercizio delle funzioni direttive o semidirettive precedentemente espletate.

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.5942 del 11/03/2013