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Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.11964 del 31/05/2011

Fascicolo del dibattimento - Formazione - Contraddittorio delle parti - Necessità - Esclusione - Fondamento.

Nel procedimento disciplinare a carico di magistrati, l'art. 17 del d.lgs. 23 febbraio 2006 n. 109 non richiede che il fascicolo del dibattimento si formi in contraddittorio con l'incolpato, limitandosi a stabilire che, una volta compiute le indagini, il P.G. formuli le richieste conclusive ed invii il fascicolo d'ufficio alla sezione disciplinare affinché resti a disposizione dell'incolpato che può prenderne visione ed estrarre copie. Ne consegue l'inapplicabilità degli artt. 415 bis e 431 cod. proc. pen. e l'utilizzabilità in giudizio dei documenti inviati dal Procuratore generale e, in particolare, della relazione ispettiva, ai sensi dell'art. 18, terzo comma del d.lgs. n. 109 del 2006.

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.11964 del 31/05/2011