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ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 10626 del 15/05/2014

Termine annuale per l'esercizio dell'azione disciplinare - Decorrenza - Conoscenza certa degli elementi dell'illecito - Apprezzamento della Procura Generale - Eccezione di estinzione del giudizio disciplinare - Sindacato della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura e delle Sezioni Unite - Sussistenza - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 10626 del 15/05/2014

In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrato, il termine annuale per l'esercizio dell'azione decorre, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 23 febbraio 2006 n. 109, dall'acquisizione della notizia certa del fatto di rilievo disciplinare da parte del P.G. presso la Corte di cassazione, al quale compete l'esclusivo apprezzamento dell'idoneità della notizia stessa, fermo restando che, quando un determinato fatto sia stato portato a conoscenza della Procura Generale anteriormente a tale giudizio, il suddetto apprezzamento non si sottrae al sindacato della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, né a quello delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, qualora l'incolpato eccepisca l'estinzione del giudizio disciplinare per essere stata la segnalazione, in precedenza pervenuta all'ufficio inquirente, già idonea a configurare il fatto di rilievo disciplinare. (Nella specie, alla Procura Generale presso la Corte di cassazione era pervenuto un esposto denuncia da cui era pienamente evincibile la condotta ascritta al magistrato, da cui l'irrilevanza, ai fini della decorrenza del termine annuale, delle indagini che erano seguite per l'acquisizione di notizie circostanziate).

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 10626 del 15/05/2014