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Esecuzione forzata - mobiliare - presso terzi - dichiarazione del terzo Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 28625 del 13/10/2023 (Rv. 668952 - 01)

Indicazione dell'esistenza di un vincolo di destinazione - Carattere positivo della dichiarazione - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.

Nell'espropriazione presso terzi, l'indicazione dell'esistenza di un vincolo di destinazione che può determinare l'impignorabilità del credito aggredito in via esecutiva, non fa venir meno il carattere di positività della dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell'art. 547 c.p.c., e comunque il terzo debitore dell'esecutato non è legittimato a far valere la predetta impignorabilità, neanche sotto il profilo dell'esistenza di vincoli di destinazione, essendo tale questione relativa al rapporto tra creditore esecutante e debitore esecutato, al quale soltanto spettano gli appositi rimedi oppositivi previsti dalla legge. (Nella specie, la S.C. ha affermato che il vincolo operativo, apposto sul saldo creditore di conto corrente, pacificamente positivo, non ne determinava l'impignorabilità posto che, essendo realizzato con atto di autonomia privata a garanzia del rimborso di finanziamenti erogati dalla banca, terza pignorata, non integrava una cessione di credito formale, opponibile al creditore procedente ai sensi dell'art. 2914, comma 1, n. 2 c.c.).

Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 28625 del 13/10/2023 (Rv. 668952 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2914, Cod_Proc_Civ_art_547, Cod_Proc_Civ_art_543