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Esecuzione minacciata o promossa in forza di decreto ingiuntivo non opposto – Cass. n. 9479/2023

Esecuzione forzata - opposizioni - procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - esecutorieta' - per mancata opposizione o per mancata attivita' dell'opponente - comunità' europea - corte di giustizia - sentenze - sulla tutela dei consumatori - Contratto concluso tra un professionista e un consumatore - Esecuzione minacciata o promossa in forza di decreto ingiuntivo non opposto - Opposizioni esecutive tese a far valere l'abusività delle clausole contrattuali - Riqualificazione in opposizione ex art. 650 c.p.c. o concessione di termine per l'opposizione tardiva a d.i. - Necessità - Conseguenze - Principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c..

 

Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, quando il titolo azionato è un decreto ingiuntivo non opposto e non motivato sul carattere non abusivo delle clausole del contratto che è fonte del credito ingiunto, ferma la rilevabilità d'ufficio della nullità di protezione, l'opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. proposta dal debitore per far valere l'abusività delle clausole va riqualificata come opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimessa alla decisione del giudice di questa, operando la ”translatio iudicii"; nella medesima ipotesi, se il debitore ha proposto l'opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. per far valere l'abusività di una clausola, il giudice dell'esecuzione deve dare termine di 40 giorni per proporre l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. (se del caso anche rilevando l'abusività di altre clausole), senza procedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell’opposizione tardiva sull'istanza ex art. 649 c.p.c.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 9479 del 06/04/2023 (Rv. 667446 - 03)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_641, Cod_Proc_Civ_art_647, Cod_Proc_Civ_art_649, Cod_Proc_Civ_art_650, Cod_Civ_art_1421

 

Corte

Cassazione

9479

2023