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Provvedimento di chiusura della fase sommaria – Cass. n. 4748/2023

Esecuzione forzata - opposizioni - in genere - Reclamo ex art. 624, comma 2, c.p.c. - Provvedimento di chiusura della fase sommaria - Statuizione sulle spese - Contestazione - Rimedi - Opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. - Introduzione del giudizio di merito - Rispettivi ambiti.

 

La statuizione sulle spese contenuta nell'ordinanza sul reclamo ex art. 624, comma 2, c.p.c. può formare oggetto di opposizione all'esecuzione iniziata in base a tale provvedimento qualora l'opponente intenda contestare solo l'ambito oggettivo e soggettivo di operatività del titolo esecutivo senza investire l'"an" della decisione cautelare (cioè, con censure attinenti all'illegittima quantificazione degli importi o ad altri profili non dipendenti dalla soccombenza), mentre è necessaria l'introduzione del giudizio di merito, a norma degli artt. 616 e 618 c.p.c., per contestare le ragioni che hanno condotto all'individuazione della parte soccombente e di quella vittoriosa e ottenere una revisione totale della decisione sull'istanza di sospensione della procedura.

Corte di Cassazione, Sez. 4 - , Sentenza n. 4748 del 15/02/2023 (Rv. 666931 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_624, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_616, Cod_Proc_Civ_art_618

 

Corte

Cassazione

4748

2023