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Revoca, modifica, integrazione dei provvedimenti opposti – Cass. n. 37751/2022

Esecuzione forzata - opposizioni - agli atti esecutivi - provvedimenti del giudice dell'esecuzione - Provvedimenti conseguenti all'opposizione - Revoca, modifica, integrazione dei provvedimenti opposti - Ammissibilità - Contestazione dei provvedimenti modificati - Modalità - Necessità di una nuova opposizione - Esclusione - Limiti.

 

In tema di opposizione ex art. 617 c.p.c., nella fase endoesecutiva il giudice dell'esecuzione può revocare, modificare o integrare gli atti opposti e, più in generale, adottare, pure ex officio, i provvedimenti ritenuti opportuni per la prosecuzione del processo esecutivo, anche in base ad elementi di fatto o di diritto emersi dall'opposizione stessa; in tali ipotesi, l'opponente ha facoltà di contestare l'atto opposto come modificato dal giudice dell'esecuzione direttamente con l'atto introduttivo del giudizio di merito e senza necessità di proporre una nuova opposizione, restando in ogni caso esclusa la possibilità di dedurre nuovi motivi di opposizione che avrebbero potuto essere proposti prima e a prescindere dalle modifiche (e che, quindi, non siano da quelle dipendenti) o, comunque, di proporre ulteriori motivi estranei all'ambito dell'originaria contestazione o che abbiano ad oggetto altri e diversi atti del processo non incisi dalle modifiche adottate.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 37751 del 23/12/2022 (Rv. 666683 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_618, Cod_Proc_Civ_art_619

 

Corte

Cassazione

37751

2022