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Sospensione dell'esecutorietà del titolo esecutivo – Cass. n. 37558/2022

Esecuzione forzata - pignoramento: forma - espropriazione immobiliare - in genere - Struttura del pignoramento - Fattispecie a formazione progressiva - Notifica e trascrizione - Funzioni ed effetti - Sospensione dell'esecutorietà del titolo esecutivo dopo la notificazione del pignoramento e prima della sua trascrizione - Conseguenze - Sospensione ex art. 623 c.p.c. - Impossibilità di procedere alla trascrizione - Esclusione - Fondamento.

 

In materia di espropriazione immobiliare, il pignoramento è strutturato come fattispecie a formazione progressiva nella quale la notificazione dell'ingiunzione all'esecutato segna l'inizio del processo esecutivo e la trascrizione nei registri immobiliari ha la funzione di completare il pignoramento e di renderlo opponibile ai terzi; pertanto, la sospensione dell'esecutività del titolo esecutivo - se disposta dopo la notifica del pignoramento, ma prima della sua trascrizione - determina l'automatica sospensione della procedura già pendente ex art. 623 c.p.c., ma non inibisce la suddetta trascrizione, che costituisce attività conservativa e di mero completamento della fattispecie a formazione progressiva già "in itinere", in difetto della quale il vincolo, pur efficace tra le parti, risulterebbe altrimenti inopponibile, così vanificandosi totalmente la sua efficacia e la stessa utilità della perdurante pendenza del processo.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 37558 del 22/12/2022 (Rv. 666570 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_555, Cod_Proc_Civ_art_623

 

Corte

Cassazione

37558

2022