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Assegno bancario postdatato – Cass. n. 35192/2022

Esecuzione forzata - titolo esecutivo - titoli di credito - Assegno bancario postdatato - Qualità di titolo esecutivo - Condizioni - Assoggettamento ad imposta di bollo sin dall'origine - Equiparazione al pagherò cambiario ai fini dell'imposta - Ragioni.

 

L'assegno bancario recante data successiva a quella della sua emissione (c.d. postdatato) può valere come titolo esecutivo soltanto se in regola sin dall'origine con l'imposta di bollo; a tal fine, avendo l'assegno postdatato il valore di una promessa di pagamento ed una funzione equivalente a quella del vaglia cambiario, tale imposta deve essere applicata non in misura fissa, ma proporzionale al valore, così come previsto dall'art. 6 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 647 del 1972.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 35192 del 30/11/2022 (Rv. 666424 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1992

 

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Cassazione

35192

2022