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Estinzione per ipotesi diverse da quelle tipizzate dal codice di rito – Cass. n. 11241/2022

Esecuzione forzata - estinzione del processo - in genere - Estinzione per ipotesi diverse da quelle tipizzate dal codice di rito - Reclamo ex art. 630 c.p.c. - Ammissibilità - Esclusione - Sanatoria mediante riqualificazione in opposizione ex art. 617 c.p.c. - Inammissibilità - Ragioni.

 

È inammissibile il reclamo ex art. 630 c.p.c. per impugnare il provvedimento di chiusura anticipata (cd. "estinzione atipica") del processo esecutivo, il quale è assoggettato esclusivamente al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; la predetta inammissibilità non è suscettibile di sanatoria, né il reclamo può essere riqualificato in opposizione agli atti esecutivi, sia per l'impossibilità di attribuire alla domanda una qualificazione diversa da quella espressamente voluta dalla parte, sia per la destinazione dell'atto al collegio (anziché al giudice dell'esecuzione), sia per la struttura necessariamente bifasica dell'opposizione ex art. 617 c.p.c..

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11241 del 06/04/2022 (Rv. 664509 - 03)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_630, Cod_Proc_Civ_art_617

 

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Cassazione

11241

2022