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Forme di pubblicità disposte dal giudice dell'esecuzione – Cass. n. 8113/2022

Esecuzione forzata - vendita forzata - in genere - Forme di pubblicità disposte dal giudice dell'esecuzione - Omessa esecuzione - Estinzione ex art. 631-bis c.p.c. - Esclusione - Ragioni - Conseguenze - Prima e dopo la vendita.

 

L'omessa esecuzione - addebitabile a incuria o inerzia del creditore - delle forme di pubblicità disposte dal giudice dell'esecuzione, diverse dalla pubblicazione dell'avviso di vendita sul portale delle vendite pubbliche, pur non dando luogo all'estinzione del processo esecutivo ai sensi dell'art. 631-bis c.p.c., comporta, prima della vendita, la chiusura anticipata della procedura, e, dopo la vendita, ove tempestivamente denunciata con opposizione agli atti esecutivi, la caducazione del decreto di trasferimento.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 8113 del 14/03/2022 (Rv. 664549 - 03)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_484, Cod_Proc_Civ_art_490, Cod_Proc_Civ_art_630, Cod_Proc_Civ_art_631, Cod_Proc_Civ_art_617

 

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Cassazione

8113

2022