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Mancato versamento del fondo spese nel termine fissato dal giudice – Cass. n. 21549/2021

Esecuzione forzata - pignoramento: forma - espropriazione immobiliare - Vendita delegata al professionista - Mancato versamento del fondo spese nel termine fissato dal giudice - Conseguenze.

 

L'inottemperanza al termine fissato dal giudice dell'espropriazione immobiliare per il versamento di un fondo spese al professionista, cui siano state delegate le operazioni di vendita, impedisce al processo esecutivo di raggiungere il suo scopo e ne legittima la chiusura anticipata, ove il creditore non abbia tempestivamente e preventivamente instato, allegando e provando i relativi presupposti, per la rimessione in termini, neppure potendo giovargli l'invocazione successiva di dubbi o incertezze non sottoposti al giudice dell'esecuzione prima della scadenza di quelli.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 21549 del 27/07/2021 (Rv. 662025 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2770, Cod_Proc_Civ_art_187 bis

 

Corte

Cassazione

21549

2021