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Giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo – Cass. n. 20338/2020

Esecuzione forzata - mobiliare - presso terzi - accertamento dell'obbligo del terzo - Giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo - Disciplina anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 228 del 2012 e dal d.l. n. 132 del 2014 - Momento di introduzione - Conseguenze - Individuazione del termine impugnazione della decisione ex art. 327 c.p.c. - Rilevanza della data di emissione del titolo esecutivo o di inizio di altra esecuzione - Esclusione.

In tema di pignoramento presso terzi, il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo introdotto ai sensi dell'art. 548 c.p.c. (nel testo previgente alle modifiche introdotte dalla l. n. 228 del 2012 e dal d.l. n. 132 del 2014, convertito dalla l. n. 162 del 2014) ha inizio con la notifica dell'atto di citazione e a tale momento occorre riferirsi al fine di individuare il termine ex art. 327 c.p.c. per l'impugnazione della decisione (nella specie, "ratione temporis”, semestrale, a seguito della modifica della citata norma apportata dalla l. n. 69

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20338 del 28/09/2020

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