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Regolamento delle spese del processo estinto – Cass. n. 27614/2020

Esecuzione forzata - estinzione del processo - Regolamento delle spese del processo estinto - Provvedimenti consequenziali all'estinzione - Ricorribilità in cassazione - Esclusione - Rimedi esperibili.

In tema di estinzione del processo di esecuzione, non sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione, mancando il carattere della definitività: a) l'ordinanza di estinzione, nella parte recante regolamento delle spese del processo estinto, avverso la quale è esperibile il reclamo al collegio ex art. 630, ultimo comma, c.p.c.; b) i provvedimenti consequenziali all'estinzione, adottati dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 632, comma 2, c.p.c., in quanto suscettibili di opposizione agli atti esecutivi.

Corte Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27614 del 03/12/2020

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_630, Cod_Proc_Civ_art_632

corte

cassazione

27614

2020