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Sostituzione del creditore da parte di un suo creditore personale - Cass. n. 26054/2020

Esecuzione forzata - estinzione del processo - Sostituzione del creditore da parte di un suo creditore personale - Facoltà surrogatorie - Contenuto e limiti - Rinuncia del creditore sostituito - Inoppugnabilità del provvedimento di estinzione.

In tema di espropriazione forzata, la domanda di sostituzione esecutiva, ai sensi dell'articolo 511 c.p.c., realizza il subingresso di uno o più creditori del creditore dell'esecutato nella sua posizione processuale e nel diritto al riparto della somma ricavata dall'esecuzione, ma, non possedendo anche una finalità surrogatoria in senso stretto quanto all'impulso della procedura contro il debitore originario, non abilita il subcollocato ad impedire che alla rinuncia al processo esecutivo da parte del proprio debitore, creditore sostituito, consegua l'effetto tipico dell'estinzione.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26054 del 17/11/2020 (Rv. 659907 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2900, Cod_Proc_Civ_art_499, Cod_Proc_Civ_art_511, Cod_Proc_Civ_art_629

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cassazione

26054

2020