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Accertamento dell'obbligo del terzo - Qualità di litisconsorte necessario - Cass. n. 26185/2020

Esecuzione forzata - mobiliare - presso terzi - Accertamento dell'obbligo del terzo - Disciplina successiva alle modifiche apportate dalla legge n. 228 del 2012 e dal d.l. n. 132 del 2014 - Debitore esecutato - Qualità di litisconsorte necessario - Sussistenza - Rilevanza nella fase endoesecutiva - Esclusione - Ragioni.

Anche a seguito delle modifiche apportate agli artt. 548 e 549 c.p.c. dalla legge n. 228 del 2012 e dal d.l. n. 132 del 2014 (conv. con modif. dalla legge n. 162 del 2014), nell'accertamento dell'obbligo del terzo il debitore esecutato è litisconsorte necessario, in quanto interessato all'accertamento del rapporto di credito oggetto di pignoramento, ancorché la pronuncia non faccia stato nei suoi confronti; tuttavia, l'esigenza di tutelare l'integrità del contraddittorio si avverte solamente nel caso in cui il terzo pignorato proponga opposizione agli atti esecutivi, giacché nella fase sommaria il debitore esecutato già partecipa al processo di espropriazione.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 26185 del 17/11/2020 (Rv. 659590 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_548, Cod_Proc_Civ_art_549

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