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Giudizio di opposizione a precetto Cass. n. 21009/2020

esecuzione forzata – opposizioni - Giudizio di opposizione a precetto introdotto dal debitore prima della dichiarazione di fallimento del creditore - Competenza del Tribunale fallimentare - Esclusione – Fondamento - fallimento ed altre procedure concorsuali.

L'opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. promossa dall'imprenditore "in bonis" che, in corso di giudizio, sia stato dichiarato fallito non rientra, ai sensi dell'art. 24 l.fall., nella competenza funzionale del Tribunale fallimentare, trattandosi di un'azione inerente ad un diritto già esistente nel patrimonio del fallito anteriormente alla declaratoria della sua insolvenza, che si sottrae alle regole della concorsualità.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21009 del 02/10/2020 (Rv. 659154 - 01)

Riferimenti normativi: (Legge Falliment. art. 24 = Dlgs_14_2019_art_032), (Legge Falliment. art. 51= Dlgs_14_2019_art_150), Cod_Proc_Civ_art_615

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