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Vendita forzata – Contestazioni – aggiudicazione – Cass. n. 22854/2020

Esecuzione forzata - vendita forzata - effetti – evizione - Vendita forzata - Contestazioni relative alla validità ed efficacia dell'aggiudicazione - Deducibili mediante opposizione agli atti esecutivi - Necessità - Fattispecie in tema di discrepanza tra la reale superficie dell'immobile e quella stimata.

In tema di processo esecutivo, ogni questione relativa alla validità ed efficacia dell'aggiudicazione e della vendita forzata deve essere fatta valere, tanto dalle parti della procedura quanto dall'aggiudicatario, nell'ambito del processo stesso e attraverso i rimedi impugnatori ad esso connaturali (e, quindi, principalmente, mediante l'opposizione agli atti esecutivi), non essendo ammissibile un'autonoma azione di ripetizione, anche solo parziale, del prezzo di aggiudicazione nei confronti dei creditori che hanno partecipato al riparto o del debitore al quale sia stato attribuito l’eventuale residuo. (Nella fattispecie, la S.C. ha statuito che il principio, di portata generale, trova applicazione pure nel caso di discrepanza tra la superficie reale dell'immobile venduto e quella indicata nella relazione di stima posta a base della vendita coattiva, senza che tale ipotesi possa essere assimilata a quella di evizione, anche soltanto parziale, la quale consente all'acquirente della cosa espropriata di ripetere il prezzo da ciascun creditore).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 22854 del 20/10/2020 (Rv. 659410 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_512, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Civ_art_2921, Cod_Civ_art_2922

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cassazione

22854

2020