Skip to main content

Esecuzione forzata - mobiliare - presso terzi – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 3899 del 17/02/2020 (Rv. 656901 - 01)

Obblighi del terzo pignorato - Individuazione - Legittimazione necessaria del terzo a partecipare all'eventuale giudizio di opposizione agli atti esecutivi - Condizioni - Conseguenze - Fattispecie.

Il terzo pignorato, avendo l'obbligo di non compiere atti che determinino l'estinzione o il trasferimento del credito, è interessato alle vicende processuali che, riguardando la legittimità o la validità del pignoramento, possano comportare, o meno, la sua liberazione dal relativo vincolo; ne consegue che egli è parte necessaria del processo di opposizione in cui il creditore pignorante contesti l'ordinanza del giudice dell'esecuzione dichiarativa dell'inefficacia del detto pignoramento e che, pertanto, deve essere chiamato in causa dal ricorrente al fine di rendere opponibile nei suoi confronti la decisione che definisce il giudizio, dovendo il giudice, in mancanza, ordinare l'integrazione del contraddittorio. (In applicazione del principio, la S.C. ha rilevato, d'ufficio, la nullità di un giudizio di opposizione ex art_ 617 c.p.c., promosso avverso un provvedimento del giudice dell'esecuzione concernente una richiesta di sequestro conservativo su crediti del debitore esecutato, nel quale non era stato convenuto il terzo pignorato).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 3899 del 17/02/2020 (Rv. 656901 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_543, Cod_Proc_Civ_art_617

ESECUZIONE FORZATA

MOBILIARE PRESSO TERZI