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Esecuzione forzata -immobiliare- vendita-inadempienza dell'aggiudicatario - Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 32136 del 10/12/2019 (Rv. 656506 - 02)

Espropriazione immobiliare -Aggiudicazione-Termine per il versamento del saldo prezzo - Perentorietà - Fondamento.

Esecuzione forzata - vendita forzata - termini - In genere.

In tema di espropriazione immobiliare, il termine per il versamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario del bene staggito va considerato perentorio e non prorogabile, attesa la necessaria immutabilità delle iniziali condizioni del subprocedimento di vendita, da ritenersi di importanza decisiva nelle determinazioni dei potenziali offerenti e, quindi, del pubblico di cui si sollecita la partecipazione, perché finalizzata a mantenere - per l'intero sviluppo della vendita forzata - l'uguaglianza e la parità di quelle condizioni tra tutti i partecipanti alla gara, nonché l'affidamento di ognuno di loro sull'una e sull'altra e, di conseguenza, sulla trasparenza assicurata dalla coerenza ed immutabilità delle condizioni tutte.

Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 32136 del 10/12/2019 (Rv. 656506 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_152, Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_569, Cod_Proc_Civ_art_574, Cod_Proc_Civ_art_585, Cod_Proc_Civ_art_587