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Usucapione - di beni immobili e diritti reali immobiliari esecuzione forzata - opposizioni - di terzo – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 29325 del 13/11/2019 (Rv. 655793 - 01)

Domanda di usucapione di bene immobile - Creditore con ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione della domanda

Nel giudizio avente ad oggetto l'usucapione di beni immobili è litisconsorte necessario il creditore garantito da ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione della domanda, in quanto titolare di un diritto reale - risultante dai pubblici registri ed opponibile erga omnes - di cui l'usucapione produce l'estinzione. Ne deriva che la sentenza resa in pretermissione di tale creditore non spiega effetti nei suoi confronti e può essere apprezzata quale mero elemento di prova nella opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. promossa dall’usucapente avverso l'espropriazione dello stesso bene immobile. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 29325 del 13/11/2019 (Rv. 655793 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_619 Cod_Proc_Civ_art_363, Cod_Civ_art_1158, Cod_Civ_art_2810, Cod_Civ_art_2878