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Opposizioni all'esecuzione (distinzione dall'opposizione agli atti esecutivi)

Esecuzione forzata - opposizioni - all'esecuzione (distinzione dall'opposizione agli atti esecutivi) - provvedimenti del giudice dell'esecuzione - Provvedimento sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615, comma 1, c.p.c. - Impugnazione - Reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. - Ammissibilità.

Il provvedimento con il quale il giudice dell'opposizione all'esecuzione, proposta prima che questa sia iniziata ed ai sensi del primo comma dell'art. 615 c.p.c., decide sull’istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo è impugnabile col rimedio del reclamo ai sensi deii'art. 669-terdecies c.p.c. al Collegio del tribunale cui appartiene il giudice monocratico - o nel cui circondario ha sede il giudice di pace - che ha emesso il provvedimento. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363, comma 1, c.p.c.).

Corte Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 19889 del 23/07/2019 (Rv. 654839 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_363, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_623, Cod_Proc_Civ_art_624, Cod_Proc_Civ_art_669_13, Cod_Proc_Civ_art_700