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Titolo esecutivo - sentenza – Cass. 14154/2019

Riconoscimento della pensione di anzianità e condanna generica al pagamento dei ratei e delle differenze dovute - Titolo esecutivo - Esclusione - Interpretazione extratestuale - Possibilità - Limiti.

Provvedimenti del giudice civile - sentenza - di condanna generica .

La sentenza con la quale il giudice abbia dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenere la pensione di anzianità e abbia condannato l'ente previdenziale al pagamento dei relativi ratei e delle differenze dovute, senza precisare in termini monetari l'ammontare di tali differenze, deve essere definita generica e non costituisce valido titolo esecutivo, in quanto la misura della prestazione spettante all'interessato non è suscettibile di quantificazione mediante semplici operazioni aritmetiche eseguibili sulla base di elementi di fatto, contenuti nella medesima sentenza o mediante il mero richiamo ai criteri di legge, ma necessita dell'ulteriore intervento di un giudice diverso, salva la possibilità di procedere a un'interpretazione extratestuale del titolo esecutivo giudiziale sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui si è formato, purché le relative questioni siano state trattate nel corso dello stesso e possano intendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata, piuttosto, la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o perfino nel tenore stesso del titolo.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14154 del 23/05/2019 (Rv. 654019 - 02)

Riferimenti normativi: 

Cod. Proc. Civ. art. 278 – Condanna generica. Provvisionale

Cod. Proc. Civ. art. 474 – Titolo esecutivo