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Esecuzione forzata - opposizioni - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6544 del 27/06/1990

Opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi - nozione - deduzione da parte dell'esecutato: della incompetenza territoriale dell'ufficiale giudiziario procedente, nonché della mancata attività dello stesso con riguardo alla ingiunzione ex art. 492 cod. Proc. Civ. Ed all'esecuzione del debitore in sua assenza - opposizione agli atti esecutivi - configurabilità.*

Mentre l'oggetto della opposizione all'esecuzione consiste nella contestazione del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni, l'opposizione agli Atti esecutivi consiste nella contestazione della legittimità dello svolgimento dell'Azione esecutiva attraverso il processo. Pertanto configura opposizione agli Atti esecutivi quella con cui dall'esecutato si deduca l'incompetenza territoriale dello ufficiale giudiziario procedente e la mancata attività di questo con riguardo all'ingiunzione ex art. 492 cod. proc. civ., ed alla possibilità di escutere lo stesso debitore in sua assenza.*

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6544 del 27/06/1990