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Esecuzione forzata - distribuzione della somma ricavata - giudiziale - progetto di distribuzione (esecuzione immobiliare) - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13163 del 25/05/2017

Intervento titolato - Onere del creditore di produrre il titolo in originale nel termine fissato dal giudice - Sussistenza - Titolo giudiziale - Deposito della copia del provvedimento spedita in forma esecutiva - Necessità - Acquisizione al fascicolo della procedura esecutiva - Possibilità di restituzione - Condizioni.

In tema di espropriazione immobiliare, il creditore che interviene in base ad un titolo esecutivo acquisisce una posizione processuale analoga a quella del creditore pignorante ed è dunque onerato, nel termine all’uopo fissato dal giudice, di depositare l’originale del titolo medesimo (o la copia del provvedimento, regolarmente spedita in forma esecutiva, se si tratti di un titolo giudiziale), che deve restare acquisito al fascicolo della procedura esecutiva quanto meno sino al momento in cui essa si conclude con il provvedimento di assegnazione delle somme dovute, salva la possibilità di restituzione (previa sostituzione con copia conforme), su disposizione del giudice, nell’ipotesi in cui il titolo stesso richieda ulteriore attività esecutiva.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13163 del 25/05/2017