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Esecuzione forzata Pignoramento - Conversione

Civile - Esecuzione forzata Pignoramento - Conversione Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 688 del 18/01/2012

Civile - Esecuzione forzata Pignoramento - Conversione.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 688 del 18/01/2012

Massime precedenti Conformi: N. 8017 del 2009 Sez. 3, Sentenza n. 8017 del 02/04/2009 (Rv. 607314)
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - IN GENERE - Aggiudicazione provvisoria dell'immobile - Entrata in vigore del nuovo art. 187-bis disp. att. cod. proc. civ. qualificata come norma di interpretazione autentica - Effetti - Improcedibilità dell'istanza di conversione proposta successivamente all'assegnazione od aggiudicazione provvisoria - Applicabilità del nuovo regime giuridico alla disciplina di cui al previgente testo dell'art. 495 cod. proc. civ. - Sussistenza.

079 ESECUZIONE FORZATA - 166 CONVERSIONE

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - CONVERSIONE - Espropriazione immobiliare - Aggiudicazione provvisoria dell'immobile - Entrata in vigore del nuovo art. 187-bis disp. att. cod. proc. civ. qualificata come norma di interpretazione autentica - Effetti - Improcedibilità dell'istanza di conversione proposta successivamente all'assegnazione od aggiudicazione provvisoria - Aplicabilità del nuovo regime giuridico alla disciplina precedente dell'art. 495 cod. proc. civ. - Sussistenza.

Nell'espropriazione forzata immobiliare, in forza del disposto dell'ultima parte dell'art. 187-bis disp. att. cod. proc. civ. (introdotto dall'art. 2, comma 4-novies, del d.l. 14 marzo 2005, conv., con modif., nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e caratterizzantesi come norma di interpretazione autentica, applicabile in quanto tale anche retroattivamente nei processi in corso alla data del 15 maggio 2005), l'istanza di conversione del pignoramento diviene improcedibile successivamente all'assegnazione o all'aggiudicazione anche provvisoria, rimanendo il bene definitivamente acquisito all'assegnatario o all'aggiudicatario che provveda al pagamento del conguaglio o del saldo del prezzo; tale principio si applica anche quando la suddetta istanza sia stata presentata nel vigore del previgente testo dell'art. 495 cod. proc. civ., in base al quale l'esercizio della facoltà di conversione era consentito "in qualsiasi momento anteriore alla vendita", risultando ora individuato il termine ultimo - alla stregua della indicata nuova norma di attuazione - in quello dell'aggiudicazione, anche provvisoria, o dell'assegnazione.


Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 688 del 18/01/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa possono così ricostruirsi sulla base della sentenza impugnata.
Rosario Fa.. e Rosa Maria Di.. proposero opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento in data 28 marzo 2007 con il quale il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza di provvedimenti indilazionabili, ex art. 618 cod. proc. civ., nonché l'istanza di sospensione della vendita ex art. 586 cod. proc. civ., fissando il termine di giorni 45 per l'introduzione del giudizio di merito.
Dedussero, a sostegno del mezzo, per quanto qui interessa, l'erroneità del rigetto della richiesta di conversione del pignoramento, rigetto fondato sul disposto dell'art. 187 bis disp. att. cod. proc. civ., laddove la richiesta stessa doveva ritenersi tempestiva, siccome proposta prima del decorso dei termini di cui all'art. 584 cod. proc. civ.; nonché la nullità dell'ordinanza, in quanto emessa dal giudice in composizione monocratica, anziché collegiale, in un procedimento camerale, in violazione del comb. disp. dell'art. 185 disp. att. cod. proc. civ., artt. 737 e 50 bis cod. proc. civ..
Gli opposti, costituitisi in giudizio, contestarono quanto dedotto dalla controparte.
Con sentenza depositata l'11 luglio 2008 il Tribunale di Catania ha rigettato l'opposizione.
Avverso detta pronuncia ricorrono per cassazione Rosario Fa.. e Rosa Maria Di.., formulando due motivi e notificando l'atto a Domenico Maurizio Ciccarello, Finanziaria San Giacomo, Banca Monte dei Paschi di Siena, Mega s.r.l..
Resiste Finanziaria San Giacomo s.p.a., mentre nessuna attività difensiva hanno svolto gli altri intimati.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con il primo motivo gli impugnanti denunciano violazione dell'art. 187 bis disp. att. cod. proc. civ., art. 495 cod. proc. civ., L. n. 80 del 2005, art. 2, comma 3 sexies. Erroneamente il giudice di merito avrebbe ritenuto applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio il disposto dell'art. 187 bis disp. att. cod. proc. civ., senza considerare che detta norma fa riferimento all'ipotesi di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo, qui insussistente, per giunta argomentando la sua decisione con il rilievo che l'introduzione della predetta norma, in forza della L. 14 maggio 2005, n. 80, di conversione del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, e la modifica del dettato dell'art. 495 cod. proc. civ., ad opera della L. 24 febbraio 2006, n. 52, si prefiggevano il medesimo obiettivo di approntare anche all'aggiudicatario una tutela che lo stesso prima non aveva.
Il decidente avrebbe per vero del tutto ignorato il disposto della L. n. 80 del 2005, art. 2, comma 3 sexies, a tenor del quale, quando (...) è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. In tale contesto non poteva perciò omettersi di considerare che nella fattispecie la vendita era stata ordinata dal giudice dell'esecuzione già con provvedimento del 19 aprile 2001 di talché l'intero procedimento doveva ritenersi regolato dalle norme vigenti prima delle novelle del 2005 e del 2006.
Aggiungono che il Supremo Collegio, con riferimento a tale assetto normativo, aveva statuito che la norma di cui al primo comma dell'art. 495 cod. proc. civ., secondo cui la conversione del pignoramento può essere chiesta dal debitore in qualsiasi momento anteriore alla vendita del bene pignorato, non esclude la tempestività dell'istanza proposta dopo l'aggiudicazione del bene, quando ancora non sia trascorso il termine di dieci giorni di cui all'art. 584, per le offerte in aumento di sesto, ovvero, in caso di presentazione di offerte siffatte, quando non sia stata ancora espletata la prevista gara, posto che la sola aggiudicazione non determina, di per sè, la consolidazione del diritto al trasferimento.
2 Il motivo è infondato.
Il punto della decisione, su cui si incentrano le censure, è rappresentato dall'assunto del giudice del merito secondo cui, in virtù del disposto del novellato art. 495 cod. proc. civ., il momento preclusivo alla presentazione della istanza di conversione va individuato, al più tardi, in quello in cui il G.E. emette il provvedimento che dispone la vendita, mentre, in virtù del disposto dell'art. 187 bis disp. att. cod. proc. civ., ultima parte, e con riguardo alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della riforma, l'istanza di conversione può essere validamente proposta in ogni momento anteriore all'aggiudicazione, anche provvisoria, aggiudicazione che costituisce ormai, anche per le vecchie procedure, un punto di non ritorno. In tale prospettiva ha affermato il decidente che non valeva opporre che, nella fattispecie, l'istanza di conversione era stata proposta prima del decorso del termine di dieci giorni di cui all'art. 584 cod. proc. civ., posto che il termine preclusivo alla proposizione dell'istanza andava invece individuato nell'aggiudicazione provvisoria che, nella specie, era intervenuta il 19 luglio 2006, prima, dunque, della presentazione dell'istanza di conversione, avanzata solo in data 26 luglio 2006. Nè poteva condividersi l'assunto della inconferenza, nella fattispecie, del disposto dell'art. 187 bis disp. att. cod. proc. civ., norma che, secondo gli opponenti non trovava applicazione nella fattispecie, in quanto riferita alle ipotesi, qui non date, della estinzione o della chiusura anticipata del processo esecutivo, avvenuta dopo l'aggiudicazione anche provvisoria. E invero, con tale espressione il legislatore - affermando il principio della intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti - aveva voluto riferirsi, innanzitutto, allripotesi più generale della estinzione della procedura esecutiva che, nell'ottica delineata,- non produce alcun effetto caducativo sugli atti compiuti e, segnatamente, sull'aggiudicazione o sull'assegnazione (così testualmente a pagina 9 della impugnata sentenza).
I ricorrenti ribadiscono invece che la norma di attuazione riguarda il solo caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo, avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria (o l'assegnazione) e che, essendo stata la vendita ordinata già con provvedimento del 19 aprile 2001, l'intero procedimento era regolato dalle norme all'epoca vigenti.
3 Per un ordinato iter motivazionale è necessario muovere dall'individuazione del panorama normativo di riferimento al momento della presentazione della domanda di conversione. Va, innanzitutto, ribadito che alla data del 26 luglio 2006, in cui i ricorrenti proposero (nelle more della scadenza del termine per la presentazione delle offerte in aumento) la predetta istanza, erano già entrati in vigore sia l'art. 187 bis disp. att. cod. proc. civ. (introdotto dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 4 novies, conv. con modif. nella L. 14 maggio 2005, n. 80, in vigore dal 15 maggio 2005), norma che, sotto la rubrica "intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti", dispone che, in ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o l'assegnazione, restano fermi, nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'art. 632 cod. proc. civ., comma 2, gli effetti di tali atti. Dopo il compimento degli stessi atti, l'istanza di cui all'art. 495 del codice non è più procedibile; sia le modifiche all'art. 495 cod. proc. civ. (introdotte dal D.L. n. 35 del 2005, art. 2, lett. e), n. 6, convertito nella L. 14 maggio 2005, n. 80), modifiche in forza delle quali il debitore può presentare istanza di conversione prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569 cod. proc. civ..
Nel testo antecedente alla novella del 2005, che i ricorrenti ritengono qui applicabile ratione temporis, l'art. 495 cod. proc. civ., comma 1, riconosceva, invece, l'esercizio della facoltà accordata al debitore di chiedere la conversione del pignoramento "in qualsiasi momento anteriore alla vendita". Ed è noto che - secondo l'orientamento giurisprudenziale all'epoca consolidato, cui ha fatto cenno anche la sentenza impugnata - la norma non escludeva la tempestività dell'istanza di conversione del pignoramento in presenza dell'aggiudicazione provvisoria, con la conseguenza che, nell'espropriazione immobiliare che qui interessa, l'esercizio della relativa facoltà da parte del debitore esecutato veniva ritenuto ammissibile, in caso di vendita senza incanto, sino alla pronuncia formale di aggiudicazione e, in caso di vendita all'incanto, sino alla scadenza del termine di dieci giorni per la presentazione di offerte in aumento, e, in presenza di queste, fino all'aggiudicazione definitiva: ciò sul presupposto che l'aggiudicazione non determinava di per sè la consolidazione del diritto al trasferimento del bene, per cui - prima dei detti momenti - la conversione poteva utilmente assolvere la sua funzione di sottrarre la liquidazione del bene stesso all'alea dei risultati di un incanto economicamente inadeguato (cfr. ex plurimis Cass. 23 luglio 1993, n. 8236).
È dunque in questo quadro interpretativo che è intervenuto il legislatore del 2005, dettando al dichiarato intento "di ribadire la corretta interpretazione della normativa in materia di esecuzione forzata" (D.L. n. 80 del 2005, art. 2, comma 4 novies, lett. b), la norma di cui all'art. 187 bis cit. disp. att. cod. proc. civ.. Come è noto sulla questione dell'intangibilità dei diritti dell'assegnatario nei confronti della (successiva) estinzione del processo esecutivo, sono già intervenute le Sezioni Unite le quali, ribaltando l'orientamento interpretativo sopra rammentato, hanno riconosciuto alla disposizione di attuazione valore di interpretazione autentica e affermato il principio, secondo cui nella procedura esecutiva immobiliare, qualora dopo l'aggiudicazione provvisoria del bene nella vendita all'incanto sopravvenga l'estinzione dell'esecuzione, l'aggiudicatario, ai sensi del combinato disposto dell'art. 187 bis cit. (applicabile anche retroattivamente nei processi in corso alla data del 15 maggio 2005, proprio perché norma di interpretazione autentica) e art. 632 cod. proc. civ., comma 2, non perde il diritto ad ottenere il decreto di trasferimento del bene (confr. Cass. civ. sez. un. 30 novembre 2006, n. 25507). Muovendosi sulla linea tracciata dalle Sezioni Unite, questa Corte ha poi affermato che l'art. 187 bis disp. att. cod. proc. civ., nel riconoscere tutela processuale a soggetti diversi da quelli presi in considerazione dall'indirizzo giurisprudenziale prima prevalente, ha operato sul piano interpretativo anche nella materia della conversione. L'assunto si è giovato del rilievo che con la disposizione di attuazione non solo è stato precisato il contenuto dell'art. 632 cod. proc. civ., comma 2, nel senso che tanto l'aggiudicazione provvisoria quanto l'assegnazione sono atti indifferenti all'estinzione del processo esecutivo, ma che è stato altresì opportunamente previsto che dopo il compimento degli stessi atti - id est, dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o l'assegnazione, menzionati nella prima parte della norma - l'istanza di conversione non è più procedibile. Il che vuoi dire: a) che la disposizione di attuazione prevede un meccanismo di tutela processuale dei terzi che vogliono acquistare in una vendita giudiziaria o dei creditori che intendano chiedere l'assegnazione, facendo salvo il loro acquisto (sempreché, ovviamente, provvedano al regolare pagamento del saldo del prezzo o del conguaglio) sia a fronte della successiva estinzione o chiusura anticipata del processo esecutivo, sia a fronte dell'istanza di conversione, la quale non può avere alcun risultato utile per il debitore successivamente all'assegnazione o all'aggiudicazione "anche provvisoria", ancorché, dunque, presentata in un momento in cui, sulla base del vecchio testo dell'art. 495 cod. proc. civ. (secondo l'orientamento interpretativo consolidato al momento dell'entrata in vigore della stessa disposizione di attuazione), avrebbe dovuto considerarsi ammissibile e procedibile; b) che, conseguentemente, ancorché gli effetti sostanziali del trasferimento si ricolleghino al relativo decreto, viene assicurata sul piano processuale la tutela del terzo aggiudicatario o assegnatario, individuandosi nell'aggiudicazione "anche provvisoria" (o nell'assegnazione) il termine finale del diritto del debitore esecutato di disporre dei beni pignorati e prevedendosi che, successivamente a tali atti, l'istanza di conversione del pignoramento diventi improcedibile (confr. Cass. civ. 2 aprile 2009, n. 8017).
Le critiche dei ricorrenti, che vorrebbero circoscrivere l'improcedibilità dell'istanza di conversione ai soli casi di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo e che dal disposto della L. n. 80 del 2005, art. 2, comma 3 sexies, vorrebbero inferire l'inapplicabilità, in parte qua, del nuovo assetto normativo, per come testè delineato, non colgono dunque nel segno. 3 Con il secondo mezzo gli impugnanti lamentano violazione dell'art. 185 disp. att. cod. proc. civ., come novellato dalla L. n. 50 del 2006, artt. 737 e 38 cod. proc. civ..
Sostengono che, essendo l'art. 185 disp. att. cod. proc. civ. specificamente volto a regolare l'udienza di comparizione del giudizio di opposizione agli atti esecutivi nelle forme del rito camerale, non poteva non farsi applicazione del disposto dell'art. 50 bis cod. proc. civ., a tenor del quale il tribunale giudica in composizione collegiale nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dall'art. 737, e segg., salvo che sia altrimenti disposto.
4 Anche tali censure sono infondate.
A norma dell'art. 50 bis cod. proc. civ., il tribunale giudica in composizione collegiale, tra l'altro, nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dall'art. 737 cod. proc. civ., e segg., salvo che sia altrimenti disposto. Ora, con riguardo ai procedimenti esecutivi, correttamente tale diverso disposto è stato individuato dal giudice di merito negli artt. 281 quater e 484 cod. proc. civ., i quali sanciscono che il giudice dell'esecuzione giudica sempre in composizione monocratica.
5 Il ricorso, in definitiva, deve essere integralmente rigettato. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.700,00 (di cui Euro 3.500,00 per onorari), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2012

 

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