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Esecuzione forzata - competenza - per materia - opposizioni in materia di lavoro e previdenza – Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 16222 del 03/08/2016

Legge n. 52 del 2006 - Opposizioni proposte ad esecuzione già iniziata - Competenza del giudice dell'esecuzione - Limiti - Fase di merito - Esclusione - Norme sulle controversie di lavoro e sulla competenza territoriale - Applicabilità - Fattispecie.

In tema di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, l'art. 618-bis, comma 2, c.p.c., come modificato dalla l. n. 52 del 2006, nella parte in cui prevede che in caso di opposizioni proposte ad esecuzione già iniziata la competenza del giudice dell'esecuzione resta ferma solo "nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza", fa riferimento ai soli provvedimenti ordinatori e interinali (quali la sospensione dell'esecuzione), sicché, per la fase di merito, è operativa la regola dettata dal comma 1, trovando applicazione le norme sulle controversie di lavoro e previdenziali, ivi comprese quelle sulla competenza territoriale. (Nella specie, la S.C., con riferimento ad opposizione all'esecuzione proposta dall'INPS nell'ambito di espropriazione presso terzi, ha dichiarato la competenza territoriale del tribunale, giudice del lavoro, del luogo nella cui circoscrizione risiedeva il creditore esecutante, ex art. 444, comma 1, c.p.c., a fronte di un credito discendente da sentenza della corte di appello di altro distretto).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 16222 del 03/08/2016