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Esecuzione forzata - competenza - per territorio - opposizioni all'esecuzione – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16649 del 09/08/2016

Opposizione a precetto - Elezione di domicilio da parte dell'intimante in luogo avulso da collegamenti con quello dell'esecuzione - Conseguenze - Notifica della opposizione del debitore presso il domicilio indicato nel precetto - Necessità - Efficacia per l'individuazione del giudice territorialmente competente - Limiti.

In tema di foro relativo alla opposizione a precetto, ove il creditore, ai sensi dell'art. 480, comma 3, c.p.c., abbia eletto il proprio domicilio in un luogo "anomalo" rispetto a quello dell'esecuzione, il debitore, ai fini della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di opposizione all'esecuzione, è vincolato al luogo del domicilio eletto dal creditore nel precetto quand'anche questo non abbia alcun legame con quello della esecuzione, mentre, ai fini della individuazione del giudice competente per territorio a conoscere della opposizione all'esecuzione, l'elezione di domicilio contenuta nel precetto è inefficace e la competenza per territorio va individuata in base al possibile luogo della esecuzione, compreso il luogo della notifica del precetto.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16649 del 09/08/2016