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Esecuzione forzata - opposizioni - agli atti esecutivi - provvedimenti del giudice dell'esecuzione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20310 del 20/11/2012

Ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ. - Impugnazione - Opposizione agli atti esecutivi - Necessità - Utilizzo di essa quale titolo esecutivo verso il terzo - Opposizione all'esecuzione per i medesimi vizi - Ammissibilità - Esclusione.

In tema di espropriazione presso terzi, il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi è l'unico esperibile avverso l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 cod. proc. civ., non solo quando si contestino vizi formali suoi, o degli atti che l'hanno preceduta, ma pure quando si intenda confutare l'interpretazione che il giudice dell'esecuzione ha dato alla dichiarazione del terzo, anche quanto alla entità ed alla esigibilità del credito. Ne consegue che, qualora il creditore assegnatario si avvalga, come titolo esecutivo nei confronti del terzo assegnato, dell'ordinanza predetta, è preclusa a quest'ultimo, assoggettato a tale esecuzione, la deduzione, mediante l'opposizione di cui all'art. 615 cod. proc. civ., di quei medesimi vizi della menzionata ordinanza che, nel procedimento di espropriazione presso terzi, abbia già fatto valere con opposizione agli atti esecutivi definitivamente respinta.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20310 del 20/11/2012