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Esecuzione forzata - opposizioni - agli atti esecutivi - termine – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7051 del 09/05/2012

Tempestività dell'opposizione - Onere di allegazione e prova a carico dell'opponente - Necessità.

Colui il quale propone opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 cod. proc. civ., ha l'onere di indicare e provare il momento in cui abbia avuto la conoscenza, legale o di fatto, dell'atto esecutivo che assume viziato, non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7051 del 09/05/2012