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Esecuzione forzata - titolo esecutivo - sentenza – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6072 del 18/04/2012

Titoli esecutivi successivi resi nello stesso processo - Titolo esecutivo giudiziale non definitivo anticipatorio o di primo grado - Modifiche quantitative del credito attribuito conseguenti alle sentenze di primo o di secondo grado - Conseguenze - Sostituzione "ex tunc" del titolo successivo al precedente - Configurabilità - Condizioni - Allegazione al giudice dell'esecuzione dell'intervenuta sostituzione o modifica - Necessità - Fattispecie in tema di ordinanza ex art. 24 della legge n. 990 del 1969.

In tema di esecuzione forzata, allorché l'esecuzione sia iniziata in base a titolo esecutivo giudiziale non definitivo, cui segua la pronunzia, nello sviluppo dello stesso processo in cui il primo si è formato, di altro titolo, il quale modifichi quantitativamente l'entità del credito riconosciuto nel titolo originario, persiste in favore del creditore, con effetto "ex tunc", un valido titolo esecutivo, in ragione dell'effetto integralmente sostitutivo dei titoli esecutivi resi a cognizione piena rispetto a quelli anticipatori e di quelli di merito di secondo grado rispetto a quelli di primo, sempre che tale sostituzione o modifica del titolo sia portata a conoscenza del giudice dell'esecuzione. Ne consegue che, in ipotesi di ordinanza emessa, ai sensi dell'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, per un determinato importo, cui sia subentrata dapprima una sentenza di condanna di primo grado per un importo maggiore e poi una sentenza di condanna in appello per un importo pari alla metà di quello riconosciuto nel grado precedente, stante la natura anticipatoria del primo provvedimento in funzione della successiva pronuncia a cognizione piena, nonché la normale retrodatazione degli effetti dell'accoglimento della domanda, l'ultima sentenza si sostituisce con efficacia "ex tunc" all'ordinanza iniziale, identici essendo i fatti costitutivi accertati e mutando esclusivamente la quantificazione della pretesa.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6072 del 18/04/2012