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Esecuzione forzata - precetto - sottoscrizione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6264 del 20/04/2012

Pignoramento non sottoscritto da difensore - Conseguenze - Nullità sanabile - Limiti.

È nullo l'atto di pignoramento immobiliare privo della sottoscrizione del difensore, comportando tale vizio altresì l'invalidità dell'ordinanza di vendita, in quanto atto collegato al pignoramento. Tale nullità, tuttavia, resta sanata, senza propagarsi alle successive fasi del processo di esecuzione, se non rilevata d'ufficio, ovvero non fatta valere col rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, prima della pronuncia dell'ordinanza di vendita, ovvero entro venti giorni dalla conoscenza legale che di tale ordinanza abbia avuto il debitore.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6264 del 20/04/2012