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Esecuzione forzata - pignoramento - espropriazione immobiliare - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1687 del 07/02/2012

Creditore pignorante - Sottoscrizione personale del pignoramento - Necessità - Condizioni - Parte che sta in giudizio personalmente - Pignoramento sottoscritto dal difensore - Procura rilascita nell'atto di precetto - Sufficienza.

In tema di esecuzione forzata, l'atto di pignoramento immobiliare, a norma del combinato disposto degli artt. 170 disp. att. cod. proc. civ. e 125 cod. proc. civ., deve essere sottoscritto dal creditore pignorante, se esso sta in giudizio personalmente, o dal suo difensore munito di procura, la quale, una volta rilasciata, ha validità per tutto il procedimento esecutivo. Ne consegue che è valido l'atto di pignoramento immobiliare sottoscritto dal difensore, al quale il creditore abbia conferito procura alle liti nell'atto di precetto.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1687 del 07/02/2012