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Esecuzione forzata - opposizioni - agli atti esecutivi - provvedimenti del giudice dell'esecuzione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8959 del 05/05/2016

Creditore procedente - Procura alle liti - Mancanza od invalidità - Richiesta d'improcedibilità - Configurabilità di opposizione ex art. 617 c.p.c. -- Esclusione - Fondamento.

In tema di opposizione agli atti esecutivi, la richiesta rivolta dal debitore al giudice dell'esecuzione affinché ne sia dichiarata l'improcedibilità per non essere il difensore del creditore procedente munito di valida procura alle liti non ha natura di opposizione esecutiva, perché non è volta a far rilevare la nullità di un singolo atto del processo, né è necessaria per impedire che la nullità resti sanata; tale istanza, inoltre, non è soggetta ai termini di decadenza previsti per le opposizioni agli atti esecutivi, potendo la perdurante mancanza di un difensore munito di valida procura essere rilevata e dichiarata dal giudice dell'esecuzione in qualsiasi momento del procedimento anche senza l'impulso di parte.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8959 del 05/05/2016