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Esecuzione forzata - distribuzione della somma ricavata - controversie (opposizione alle distribuzioni) – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12482 del 21/05/2013

Modalità procedimentali previste dall'art. 512 cod. proc. civ., come sostituito dal d.l. n. 35 del 2005, conv. in legge n. 80 del 2005 - Controversie distributive relative a procedure esecutive pendenti alla data del 1° marzo 2006 - Applicabilità - Fondamento normativo - Insorgenza delle controversie distributive successiva a tale data - Necessità.

L'art. 2, comma 3-sexies, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. in legge 14 maggio 2005, n. 80 (come modificato dal d.l. 20 dicembre 2005, n. 273, conv. in legge 23 febbraio 2006, n. 51), nel prevedere l'applicabilità del novellato art. 512 cod. proc. civ. anche alle procedure esecutive pendenti alla data della sua entrata in vigore, comporta che le nuove modalità procedimentali, in difetto di previsione di retroattività, si applichino alle controversie distributive, insorte successivamente al 1° marzo 2006, anche concernenti esecuzioni già pendenti a quella data.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12482 del 21/05/2013